L’eccezionalità della situazione che stiamo vivendo in questo periodo storico a causa dell’epidemia causata dal Covid – 19 (Coronavirus), impone la necessità di fare chiarezza in ordine all’incidenza che questa vicenda può avere nel nostro ordinamento giuridico e, in particolare, nei singoli rapporti contrattuali. Tale valutazione dev’essere fatta soprattutto sulla base delle misure generali previste nel Codice Civile.
Covid-19, gli strumenti generali offerti dal Codice Civile:
- se una delle parti si trova nell’impossibilità definitiva di eseguire la propria prestazione, la sua obbligazione si estingue quando, per una causa a lui non imputabile, la prestazione diventa impossibile (ex art. 1256 c.c.). Inoltre, il debitore non sarà tenuto al risarcimento del danno se prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (ex art. 1218 c.c.). In questi casi dove si verifica una impossibilità della prestazione, quindi, l’obbligazione si estingue e il contraente non potrà essere chiamato a rispondere per inadempimento, d’altra parte però non potrà pretendere la controprestazione dell’altro contraente e, nel caso in cui l’abbia già ottenuta, dovrà procedere alla restituzione (ad esempio nei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo);
- se una delle parti si trova nell’impossibilità temporanea di eseguire la propria prestazione, tale parte non sarà responsabile del ritardo nell’adempimento (ex Art. 1256 c.c.) e potrà eseguire la prestazione in un momento successivo. Tale obbligazione però si estingue se l’altro contraente non dovesse più essere interessato all’esecuzione (ritardata) del contratto o se, la situazione di impossibilità temporanea, perduri fin quando il debitore non possa più ritenersi obbligato ad eseguire la prestazione, tenendo conto delle circostanze in concreto (ad esempio nei contratti conclusi tra i commercianti e i propri clienti, qualora il primo sia nell’impossibilità temporanea di eseguire la propria prestazione al cliente);
- se la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondete riduzione della propria prestazione da eseguire (ex Art. 1464 c.c.), o in alternativa potrà ottenere il recesso dal contratto se non dovesse avere interesse ad ottenere una prestazione parziale (ad esempio una prestazione parzialmente impossibile – in ordine temporale – potrebbe verificarsi nei contratti di locazione);
- se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa, (nei contratti ad esecuzione continuata o periodica) per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (come quello relativo al Coronavirus), la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto (ex Art. 1467 c.c.). Tale rimedio potrebbe essere applicabile, ad esempio, nei contratti di locazione o in quelli di somministrazione.
Tali misure generali vanno necessariamente raccordate, per ogni singola fattispecie, alle misure emergenziali emanate dal Governo italiano in particolare con il D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, c.d. decreto Cura Italia, che prevede oltre alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, anche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Gianluca Esposito per Studio Esposito Avvocati
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