La separazione personale dei coniugi è un istituto transitorio che sfocia nella riconciliazione tra le parti o nella richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).
L’ordinamento giuridico italiano per lo scioglimento del matrimonio, infatti, al contrario di quanto avviene negli altri ordinamenti, prevede un doppio passaggio: la separazione e il divorzio.
In particolare, i coniugi che desiderano separarsi possono ricorrere a varie procedure che si differenziano per caratteristiche e modalità.


I diversi procedimenti di separazione:

  • la separazione di fatto: si ha quando i coniugi decidono volontariamente di separarsi rimanendo legati sotto il profilo giuridico, non producendo alcun effetto sul matrimonio.
    Questo tipo di separazione se da un lato può sembrare la più semplice ed immediata dall’altro presuppone che le parti si accordino su tutti gli aspetti personali e patrimoniali senza offrire alcuna garanzia del loro rispetto.
    In particolare, sotto il profilo successorio il “separato di fatto” è considerato dall’ordinamento giuridico allo stesso modo del coniuge e, pertanto, sarà titolare di tutti i diritti ereditari.
    I coniugi che ricorrono alla “separazione di fatto” non possono chiedere il divorzio;
  • la separazione mediante la negoziazione assistita da avvocati: la legge 162/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento il procedimento di negoziazione assistita da avvocati, volto alla cooperazione delle parti in buona fede per la risoluzione delle controversie tra loro in atto.
    Tale strumento è stato esteso anche in ambito di famiglia per le separazioni e i divorzi.
    Si tratta di una forma consensuale con cui le parti concludono un accordo per la regolazione dei loro rapporti patrimoniali e personali con l’assistenza di uno o più avvocati.
    La procedura ha una durata massima di tre mesi e si conclude con la sottoscrizione dell’accordo e l’autentica delle firme da parte dell’avvocato. Quest’ultimo poi avrà l’onere di trasmettere il patto sottoscritto al Pubblico Ministero, presso la procura della Repubblica competente per territorio, per la concessione del nulla osta qualora non ricorrano “irregolarità”.
    Ottenuta l’autorizzazione del Pubblico Ministero l’accordo verrà trasmesso all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio ai fini dell’annotazione.
    In questo caso i coniugi separati potranno richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dopo 6 mesi dal momento in cui l’accordo di separazione diventa efficace.;
  • la separazione davanti al Sindaco: è un procedimento di natura consensuale con il quale i coniugi ricorrono al Sindaco del comune dove si è celebrato il loro matrimonio.
    Tale procedura è esclusa in presenza di figli minori, in presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi (L. 104/92) e in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
    L’ufficiale di stato civile riceve dalle parti o dai loro avvocati la dichiarazione di separazione e viene redatto un accordo regolante gli aspetti personali e patrimoniali futuri dei coniugi.
    Successivamente, trascorsi 30 giorni c.d. “ di riflessione”, le parti sono chiamate a riconfermare le loro dichiarazioni dinanzi all’ufficiale di stato civile.
    L’accordo dinanzi al Sindaco sostituisce, di fatto, i provvedimenti, giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, i provvedimenti di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
    L’accordo di separazione presentato al Sindaco è dunque titolo per ottenere il divorzio decorsi sei mesi dall’accordo stesso, ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. e, L. n. 898/1970 così come modificato dalla L. n. 55/2015;
  • la separazione consensuale: si ha quando i coniugi ricorrono al Tribunale per l’omologazione di un accordo che regoli tutti gli aspetti personali e patrimoniali della loro separazione.
    L’accordo viene stipulato con l’assistenza di uno o più avvocati che cooperano con le parti al fine di raggiungere punti d’incontro sui diversi aspetti (mantenimento e gestione dei figli, assegno di mantenimento al coniuge più debole, casa coniugale, divisione dei beni etc).
    Una volta perfezionato l’accordo, lo stesso viene depositato presso la cancelleria del Tribunale ove una delle parti abbia residenza o domicilio, corredato dai documenti che le stesse hanno ritenuto opportuno depositare (tra i quali necessariamente: l’estratto per sunto dell’atto di matrimonio, lo stato di famiglia e residenza e le ultime dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi).
    Successivamente, il Presidente del Tribunale fisserà l’udienza di comparizione dei coniugi dove, ai sensi dell’art. 708 c.c., esperirà il tentativo obbligatorio di conciliazione.
    A questo punto o si raggiungerà la conciliazione tra le parti o, in caso di esito negativo, il Presidente del Tribunale procederà all’omologazione dei patti presenti nell’accordo.
    Il decreto di omologa è a tutti gli effetti un titolo esecutivo anche in relazione agli obblighi di fare se sufficientemente specificati e determinati, pertanto, in caso di inadempimento di uno dei due coniugi, l’altro potrà ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni.
    Trascorsi sei mesi dal decreto che omologa la separazione personale, i coniugi potranno richiedere al Tribunale la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) riconfermando i patti o modificandoli;
  • la separazione giudiziale: a differenza della separazione consensuale basata su un accordo tra le parti, la separazione giudiziale si ha quando i coniugi si trovano in disaccordo sulla regolamentazione degli aspetti personali e patrimoniali e, pertanto, fanno ricorso al Tribunale.
    Presupposti della separazione giudiziale sono dettati dall’articolo 151 del codice civile, così come riformato dalla legge numero 151 del 1975: “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole”.
    Il procedimento può essere instaurato o da uno o da entrambi i coniugi con l’assistenza degli avvocati. Anche in questo caso, alla prima udienza di comparizioni dei coniugi, il Giudice istruttore tenta la conciliazione delle parti che, in caso di esito negativo, fa proseguire il procedimento secondo le regole del rito ordinario (potrebbe durare anche alcuni anni).
    Il procedimento di separazione giudiziale termina con una sentenza che è a tutti gli effetti un titolo esecutivo.
    A differenza della separazione consensuale, in questo caso, i coniugi potranno richiedere al Tribunale la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) allorquando sia trascorso almeno un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice.

In conclusione, la separazione, non comporta il venir meno dello status giuridico di coniuge ma, sospende gli obblighi di carattere personale (coabitazione, assistenza morale e di collaborazione, fedeltà etc.) e modifica alcuni obblighi di carattere patrimoniale.
In questa fase transitoria, sia essa di natura consensuale o giudiziale, si auspica sempre la collaborazione delle parti per il rispetto e l’osservanza di quanto accordato o di quanto stabilito in sede giudiziale.
Solamente con il procedimento atto ad ottenere la sentenza di “divorzio” vi è quindi lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
(Per la procedura di divorzio e i suoi effetti si rimanda alla trattazione nei prossimi articoli)

Viridiana Esposito per Studio Esposito Avvocati

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