Con la successione si verifica il trasferimento dei rapporti giuridici, attivi e passivi, del defunto ai suoi eredi.

La successione, legittima o testamentaria a seconda che il de cuius abbia o meno redatto un testamento, si considera aperta al momento della morte ed è una procedura complessa per la quale la normativa vigente richiede alcune formalità, tra cui la presentazione della dichiarazione di successione.

Che cos’è la dichiarazione di successione?

La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio, di natura fiscale, con il quale si comunica all’Agenzia delle entrate il complesso dei rapporti giuridici facenti capo al defunto, pagandone le relative imposte.

Attraverso tale dichiarazione vengono determinate le imposte dovute, in base al quadro normativo in vigore.
Sono obbligati a tale adempimento i chiamati all’eredità, salvo non abbiamo dichiarato di volervi rinunciare, i legatari ed i loro rappresentanti (ma anche gli immessi nel possesso dei beni ereditari, gli amministratori dell’eredità, i curatori dell’eredità giacente e gli esecutori testamentari).
Anche se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione di successione, è sufficiente presentarne solo una, valida per tutti.

Vi sono, però, alcuni casi in cui vi è l’esonero dall’obbligo di presentazione:

  1.  Se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario (inteso come valore lordo dei beni)
  •  ha un valore non superiore a 100.000 euro;
  • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Tali condizioni devono verificarsi contemporaneamente e devono rimanere invariate anche nei casi in cui, in un secondo momento, altri beni o diritti entrino nell’attivo ereditario.

2.  Se tutti gli aventi diritto rinunciano all’eredità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedano la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la dichiarazione della successione.

Il termine di presentazione della dichiarazione è di 12 mesi dalla data di apertura della successione, che in genere coincide con la data della morte del de cuius.

Cosa comporta la mancata dichiarazione o la presentazione tardiva?

L’omissione della dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione che va dal 120 al 240% dell’imposta liquidata; se non è dovuta l’imposta, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro.
Se invece la dichiarazione è presentata con un ritardo che non supera i trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’imposta liquidata; se non è dovuta imposta, si applica la sanzione amministrativa da 150 a 500 euro.

Il tardivo versamento dell’imposta comporta invece l’applicazione della sanzione del 30%, calcolata sull’importo non versato.

Tuttavia, prima che avvenga l’accertamento d’ufficio si può effettuare il cosiddetto “ravvedimento operoso”, mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti di imposte omessi o insufficienti, in questo modo beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
La dichiarazione va in ogni caso presentata prima che si compia qualsiasi atto che possa modificare il patrimonio ereditario.

Come si presenta la dichiarazione di successione?

La presentazione del modello avviene tramite un soggetto intermediario (es. notaio, avvocato abilitato etc.) oppure da parte dallo stesso contribuente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Come si determinano le imposte da pagare?

E’ necessario, per la determinazione dell’imposta di successione e delle altre imposte ricostruire l’attivo e il passivo ereditario.
L’attivo ereditario è composto da:

  •  beni mobili, denaro e gioielli che sono computabili nella percentuale del 10% del valore complessivo netto dell’asse ereditario, salvo che non vi sia un inventario redatto secondo quanto previsto dalla legge;
  • i titoli di qualunque natura risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi del de cuius;
  • i beni immobili e i titoli al portatore di proprietà del defunto o registrati a suo nome sebbene conservati da altri;
  • le quote o le azioni possedute dal de cuius partecipante ad una società di capitali.

Le passività invece sono:

  • i debiti ereditari già esistenti al momento della morte del defunto e risultanti da un atto in forma scritta con data certa anteriore alla morte;
  • le spese mediche e chirurgiche che gli eredi hanno sostenuto per il de cuius negli ultimi sei mesi di vita dello stesso;
  • le spese funerarie per un importo massimo di 1.032,91 euro.

Al fine di determinare la base imponibile, ovvero il valore netto dell’asse ereditario su cui verranno calcolate le imposte, sarà pertanto necessario reperire tutta la documentazione idonea attestante le attività e le passività dell’asse ereditario.

Ai fini dell’imposta di successione, una volta determinata la base imponibile sarà necessario applicare sulla stessa le aliquote stabilite in base al rapporto di parentela intercorrente tra il dante causa e l’avente causa:

  • 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
  •  6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  •  8% nei confronti degli altri soggetti.

L’imposta di successione non è dovuta se l’eredità è devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta qualora il valore dell’eredità (comprensiva di attività e passività) non superi euro 1.000.000,00.
L’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, invece, verranno calcolate in base al valore dei beni immobili caduti in eredità e tenendo conto ad es. delle richieste di agevolazioni c.d. prima casa.

L’imposta di successione può essere rateizzata mentre le imposte ipotecarie e catastali vanno versate al momento della presetazione.

Cosa sono le agevolazioni c.d. prima casa?

In presenza di alcuni requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo gli eredi potranno richiedere di applicare- all’immobile per il quale si richiede l’agevolazione – l’ imposta ipotecaria e catastale fissa per un importo di euro 200,00 ciascuna.

Requisiti oggettivi:

  •  L’immobile non deve avere appartenere ad una categoria di lusso, è quindi necessario che non rientri nelle categorie A/1, A/8, A/9;
  • All’immobile principale possono essere collegate sino a tre pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Requisiti soggettivi:

  •  Il richiedente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con in coniuge di diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione di altri immobili all’interno dello stesso comune;
  •  Il richiedente non deve essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure in comunione con il coniuge, di diritti su altra casa di abitazione acquistata con i benefici fiscali prima casa;
  •  Il richiedente deve avere la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile per il quale si richiedono i benefici o deve impegnarsi a trasferire la propria residenza nei termini stabiliti dalla legge.

Come viene liquidata l’imposta?

Una volta presentata la dichiarazione, anche se dopo la scadenza del termine di presentazione ma prima che l’Agenzia delle entrate abbia provveduto a notificare l’accertamento d’ufficio, l’ufficio liquida l’imposta in base ai risultati della dichiarazione. Questa dev’essere pagata, ai sensi dell’articolo 36 del Testo Unico, dagli eredi, in solito per quanto dovuto da loro e dai legatari, dai chiamati all’eredità nel possesso dei beni ereditari e nel limite del valore di questi e dai legatari relativamente ai propri legati.
L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate notifica l’avviso di liquidazione decorsi sessanta giorni dal quale tali soggetti sono obbligati al pagamento dell’imposta. Il pagamento avviene tramite addebito su un conto corrente bancario indicato in sede di dichiarazione di successione.

 

Per informazioni e assistenza Studio Legale Esposito studioespositoavvocati@gmail.com 

A cura dell’Avvocato Viridiana Esposito